Il sistema della rappresentanza territoriale dei lavoratori
 


LA FIGURA DEL RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA TERRITORIALE

Gli ORGANISMI PARITETICI PROVINCIALI, attraverso i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST)
esegue visite di prevenzione sui cantieri per sollecitare gli adeguati controlli e il rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 81/08). L'O.P.P. con gli RLST, che sono designati dall’E.B. T.T. di Al.a livello provinciale, svolgeranno i loro compiti in relazione all’ambito loro assegnato a livello cittadino.

Il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 50 D.Lgs 81/08 che sono:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.Viene utilizzato in tutte le aziende o unità produttive del territorio nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi tra le PARTI SOCIALI.
Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE.
Ove l’azienda impedisca l’accesso al RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE, questi lo comunica
all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente competente.

L’esercizio delle funzioni di RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE è incompatibile con l’esercizio
di altre funzioni sindacali operative. Ogni RLST ha il compito di svolgere le visite di ispezione preventiva ,
per verificare la corretta applicazione di tutte le normative sulla sicurezza e salute. Per agire con la massima efficacia l'O.P.P. si coordinerà con la Medicina del lavoro territorialmente competente e la Direzione Provinciale del lavoro.

Gli RLST oltre le visite possono essere preventivamente consultati dalle Imprese edili(assenza di RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LASICUREZZA) sui Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), sui Piani Operativi di sicurezza (POS) .




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