In primo piano: la legge 81 sulla Sicurezza
 


Sicurezza(chiarimento): consegna del documento di valutazione dei rischi

23 dic 2008 Il datore di lavoro adempie all’obbligo di legge di consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il documento di valutazione dei rischi, anche consegnando lo stesso attraverso supporto informatico utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante. Tale modalità consente, infatti, la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed area all’interno dei locali aziendali, non pregiudicando lo svolgimento delle funzioni del rappresentante. A precisarlo è il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con interpello n. 52, del 19 dicembre 2008.

I chiarimenti del Ministero giungono in seguito all’istanza sollevata dalla Confcommercio, con la quale, si chiede, in particolare, se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unità produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali (in qualsiasi area) negli orari di operatività dell’unità stessa, permetta al datore di lavoro di assolvere all’obbligo previsto dall’articolo 18 comma 1 lett. o) del D.Lgs. n. 81/2008, consistente nel:
Decreto Legislativo n. 81/2008

Articolo 18 comma 1 lett. o)
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
Dalla lettura dell’articolo 18 emerge, chiaramente, la mancata indicazione, da parte del Legislatore, delle modalità con cui il datore di lavoro deve consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di quest’ultimo e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché consentire l’accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro.
La previsione legislativa, tuttavia, risolve una questione precedente, molto dibattuta sul piano applicativo, circa la consegna materiale al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento inerente la valutazione dei rischi o il semplice accesso dello stesso alla consultazione del documento.
La problematica derivava dalla formulazione dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 626/1994 che parlava di diritto di “accesso” al documento sulla valutazione dei rischi, ma, ancor prima della conferma sul piano legislativo, indizi di un
ruolo effettivo e non meramente formale del rappresentante e del suo conseguente diritto alla materiale consegna dei documenti, ovviamente in copia, necessari per svolgere in maniera esaustiva le sue funzioni, erano giunti dalle circolari n. 40 e n. 68/2000.
Stabilito, dunque, che la nuova previsione normativa prevede la “consegna del documento”, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali conclude che, non essendo indicata alcuna formalità per la consegna del documento, l’adempimento all’obbligo di legge da parte del datore di lavoro è comunque garantito attraverso consegna dello stesso su supporto informatico, “anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del RLS”.




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